Assegno di divorzio revocato se è provata la nuova relazione stabile

In un procedimento di divorzio, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dell’appello principale, poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla ex coniuge un assegno mensile di mantenimento. Dichiarava, poi, inammissibile l'appello incidentale del marito volto ad ottenere la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie.

Il marito proponeva ricorso per Cassazione. Con il primo motivo, il ricorrente denunciava l'assenza o apparenza e l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte territoriale spiegato le ragioni fattuali e giuridiche che l’avevano portata ad escludere la sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio tra l'ex moglie ed il nuovo compagno, tale da giustificare il riconoscimento di un assegno divorziale a favore della ex moglie. Con il secondo motivo il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse errato nel qualificare la fattispecie giuridica della famiglia di fatto.

I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il primo dei due motivi di ricorso, con cui il ricorrente  ha lamentato vizio di motivazione della pronuncia d’appello, affermando: “La Corte d'appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di famiglia di fatto, ha dato atto che era stato provato il rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la (OMISSIS) e il sig. (OMISSIS), pure caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza, così ricostruendo la vicenda fattuale di rilevanza in modo conforme a quanto accertato dal Tribunale, secondo cui i suddetti fatti integravano in concreto la fattispecie della cd. famiglia di fatto. La Corte territoriale ha, invece, ritenuto che quella relazione non potesse ‘per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri di continuità e stabilità che probabilmente rappresenterebbero il primo stadio necessario, ma nemmeno sufficiente, per ipotizzare la creazione tra gli stessi di quella nuova famiglia di fatto secondo il valore ed il significato attribuiti al concetto dalla migliore giurisprudenza sopra detta”.

La Corte di Cassazione ha, dunque, bocciato per vizio di motivazione la sentenza di merito che ha mantenuto a carico dell’ex marito l’assegno divorzile, nonostante l’esistenza di un rapporto sentimentale pluriennale e consolidato tra la donna e il suo nuovo partner, caratterizzato da ufficialità, con frequentazione quotidiana e periodi di piena ed effettiva convivenza. Per i giudici di merito tale relazione non poteva “per ciò solo dirsi connotata da quei caratteri continuità e stabilità” necessari per ipotizzare la creazione tra la donna e il suo partner di una nuova famiglia di fatto.

La Corte di Cassazione con la sopra citata sentenza afferma che – ai fini della cessazione del diritto all’assegno divorzile – la valutazione di stabilità e continuità della nuova relazione deve essere ancorata alle concrete modalità con cui essa si svolge (quali emergono dalle risultanze processuali). Non è dunque necessario che vi sia coincidenza delle residenze anagrafiche quando tutti gli altri indici inducono a ritenere che la relazione costituita dal beneficiario dell’assegno è assistita da sufficiente stabilità.

L'ex coniuge, dunque, non ha diritto all’assegno divorzile se risulta provata la sua relazione stabile con un nuovo partner. La nuova relazione dell’ex coniuge, connotata da continuità e stabilità, infatti, fa perdere il diritto all’assegno divorzile di cui all’art. 5 comma 6 L. 898/1970.